Il reddito derivante dall'esercizio dell'attività agrituristica si considera, ai fini delle imposte sui redditi, quale reddito di impresa, cioè reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorchè non esclusivo, di una delle attività indicate nell'art. 55 D.P.R. 917/1986.
In concreto, l'art. 5 L. 413/1991 ha previsto un particolare regime forfetario di determinazione del reddito dell'agriturismo, che consiste nell'applicare al totale dei ricavi derivanti dall'attività agrituristica, al netto dell'Iva, una percentuale di redditività pari al 25% del relativo ammontare, senza tener conto dei componenti negativi di reddito registrati ed inerenti all'attività.
I ricavi da prendere in considerazione sono quelli conseguiti nel periodo d'imposta, cosi come stabilito dall'art. 109 del Tuir.
Esempio - Il signor Mario Rossi, imprenditore agricolo, ha intrapreso un'attività agrituristica nell'anno 2021 stabilendo di determinare il reddito secondo il criterio forfettario.
Durante il primo anno di attività i ricavi realizzati, al netto dell'Iva, ammontano a complessivi € 25.000, a fronte di costi complessivamente sostenuti per € 7.000.
Applicando il regime forfettario, il reddito d'impresa realizzato per l'anno 2021 con l'attività agrituristica ammonterà a € 6.250 (il 25% dell'importo dei ricavi, € 25.000) e non...