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Imposte e tasse 27 Luglio 2023

Reddito accertato solo al titolare dell’impresa familiare

La Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento sulla natura del reddito dei collaboratori dell’impresa familiare.

La Cassazione (ord. n. 8582/2023) torna a pronunciarsi in tema di accertamento di maggior reddito nell’impresa familiare. I giudici della Suprema Corte affermano che in caso di accertamento di maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito solo al titolare e non ai collaboratori familiari.

Il caso è quello di un’impresa familiare in cui il titolare ha contestato l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei propri confronti, affermando che il maggior reddito accertato dovrebbe essere imputato per trasparenza anche ai collaboratori familiari aventi diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa, al pari di ciò che avviene in sede di dichiarazione dei redditi.
Niente di più errato, secondo gli Ermellini: in materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall’impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce reddito d’impresa, mentre la quota spettante ai collaboratori, che non sono contitolari dell’impresa familiare, costituisce reddito di puro lavoro, non assimilabile a quello d’impresa. I collaboratori pertanto devono essere assoggettati all’imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall’imprenditore. Questa impostazione ricalca precedenti pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 34222/2019). In buona sostanza, l’imprenditore è unico e il reddito dei collaboratori va ragguagliato a quanto lui ha dichiarato di aver loro assegnato (Cass. n. 9198/2022).

Non deve trarre in inganno il fatto che, dal punto di vista meramente fiscale, il reddito dei collaboratori viene trattato alla stregua del reddito di partecipazione dei soci di società di persone (quadro RH) e ai fini del calcolo dei contributi IVS concorre alla formazione della base imponibile contributiva unitamente al reddito dell’imprenditore. La differente qualificazione del reddito risiede nella natura giuridica della stessa impresa familiare, ove il reddito attribuito ai familiari rappresenta la loro remunerazione in proporzione alla quantità e qualità del loro lavoro prestato.
L’unica similitudine con le società di persone è costituita dalla modalità di imputazione del reddito per trasparenza ovvero a prescindere dall’effettiva percezione. Si ricorda che l’art. 5, cc. 4 e 5 del Tuir dispone che i redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis c.c., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, a condizione che:
  • i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
  • la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse siano proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente;
  • ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.