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Imposte e tasse 29 Marzo 2021

Reddito delle STP, irrompe la Cassazione

La sentenza n. 7407/2021 semina scompiglio nel mondo delle società tra professionisti, affermando la necessità di una valutazione caso per caso, tenuto conto del peso dell’elemento professionale rispetto a quello imprenditoriale.

Dopo la pronuncia della Cassazione 17.03.2021, n. 7407, è sorto un vivace dibattito sulla natura del reddito prodotto dalle società tra professionisti, che si riteneva finalmente sopito dopo alcune prese di posizione nette dell’Agenzia delle Entrate. La vicenda trae origine dall’emissione di fattura da parte di uno studio legale costituito in forma di STP, il cui pagamento è stato eseguito dal committente al netto della ritenuta d’acconto. A fronte del mancato pagamento, la società tra professionisti ha quindi ottenuto un decreto ingiuntivo, al quale il cliente si è opposto, uscendone vittorioso. La questione è stata impugnata davanti alla Cassazione, che nella sentenza evidenzia in primis l'assenza di un'espressa previsione normativa che qualifichi la natura, ai fini fiscali, del reddito prodotto dalle società tra professionisti.
La conseguente attività interpretativa conduce a esiti diametralmente opposti, a seconda che si scelga di privilegiare il presupposto soggettivo (la natura del soggetto che produce il reddito) oppure quello oggettivo (i caratteri dell'attività svolta da tali società). In un'ottica puramente soggettiva, il reddito dovrebbe essere qualificato come di impresa. Tuttavia, sul piano oggettivo, il medesimo reddito andrebbe qualificato come da lavoro autonomo. Il mancato coordinamento tra la natura commerciale del tipo societario utilizzato e la natura squisitamente professionale dell'attività svolta determina una situazione contraddittoria, che non ha trovato collocazione a livello normativo.
La Cassazione conduce allora una ricognizione dei documenti di prassi, concludendo che ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle società tra professionisti, non assume alcuna rilevanza l'elemento oggettivo dello svolgimento di un'attività professionale, risultando viceversa predominante l'elemento soggettivo, cioè il fatto di operare in una veste giuridica societaria tipica del Codice Civile. Di conseguenza, il reddito prodotto dalle società tra professionisti è considerato reddito d'impresa.
Ciò nonostante, la Suprema Corte ritiene che la qualificazione del reddito di una società tra professionisti dipenda dalla presenza, da accertarsi caso per caso, di un autonomo profilo organizzativo rispetto al lavoro professionale, "capace di spersonalizzare l'attività svolta". In assenza di una norma fiscale, la Cassazione rimanda alla disciplina civilistica ed in particolare all’art. 2238 C.C., il quale prevede che se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, si devono applicare le disposizioni del titolo dedicato al lavoro d’impresa.
Quindi, affinché in una STP possa aversi attività imprenditoriale, occorre anche un'attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale. In particolare, chiosa la sentenza, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP come reddito di impresa e, di conseguenza, dell’applicazione o meno della ritenuta d’acconto, occorre che le prestazioni professionali costituiscano elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, risultando inserite in strutture che sono frutto dell'impiego del capitale, oppure che il lavoro del professionista e il capitale concorrano entrambi nella produzione del reddito, sicché quest'ultimo non potrà ritenersi derivante dal solo lavoro, ma dall'intera struttura imprenditoriale.