L'esenzione (prima) e l'aliquota 5% (poi) per i beni utili a fronteggiare la pandemia, con tutti i dubbi di esclusione che stanno agitando i sonni dei beneficiari teorici.
La conversione in legge del D.L. 34/2020 conferma integralmente il contenuto dell'art. 124 sul regime agevolato Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'agevolazione è così articolata: dal 19.05 e per tutto il resto del 2020 vige il regime di esenzione Iva; dal 1.01.2021, si applicherà stabilmente l'aliquota agevolata del 5% (nuovo n. 1-ter.1 della Tabella, Parte II-bis, D.P.R. 633/1972). Il beneficio per gli enti pubblici, non soltanto per quelli operanti nel comparto sanitario, è rilevante. I beni agevolati, infatti, sono molteplici oltre che differenziati tra loro: alcuni sono attrezzature e strumenti tipicamente in dotazione di ospedali, case di cura e simili (su tutti, i ventilatori polmonari, gli elettrocardiografi, i tomografi), altri tipicamente rivolti a imprese, professionisti, enti privati non profit, persone fisiche, enti locali.
Già a pochi giorni dall'entrata in vigore del decreto si sono diffusi dubbi sull'agevolazione: per esempio, se i “detergenti disinfettanti per mani” debbano avere o meno il requisito di registrazione come presidio medico chirurgico (tesi, questa, prevalente); dubbi anche per i dispenser (perché sono agevolati soltanto quelli a muro e non quelli su piantana?). Ma la maggiore preoccupazione, sempre più accentuata con il passare dei giorni, riguarda le condizioni di...