L’art. 16, c. 1, D. Lgs. 147/2015 ha introdotto un trattamento fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia. Le disposizioni di attuazione sono state successivamente definite con il D.M. 26.05.2016. L’agevolazione è stata ulteriormente implementata da quella relativa al c.d. rientro dei cervelli e che è stata disciplinata dall’art. 5, D.L. 34/2019. Numerosi provvedimenti di prassi hanno fatto seguito al dettato normativo e sono rappresentati da numerose risoluzioni e dalla circolare 23.05.2017, n. 17. Recentemente è intervenuta la Legge di Bilancio con ulteriori misure (art. 1, c. 50, L. 178/2020). Vediamo in sintesi di cosa si tratta.
I redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché quelli di lavoro autonomo e impresa (ditta individuale) prodotti in Italia dai lavoratori che trasferiscono la residenza nel nostro Paese concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef nella misura del 30% (10% se la residenza viene trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) al ricorrere delle seguenti condizioni:
i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
La tassazione agevolata viene effettuata nella misura del 50% del reddito prodotto per i...