Agricoltura ed economia verde 28 Gennaio 2026

Regime de minimis agricoli: chiarimenti sul controllo preventivo

La Corte di Giustizia Europea precisa che, in assenza di un registro centrale operativo, la dichiarazione dell’impresa sugli aiuti percepiti è condizione necessaria per la concessione dell’aiuto, sottolineando il carattere rigoroso del regime de minimis.

Con la sentenza 15.01.2026, causa C-615/24, la Corte di Giustizia Europea ha fornito un importante chiarimento sul regime degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, confermando principi di rilievo sistematico sulla gestione e sul controllo degli aiuti di Stato. La pronuncia affronta in particolare il rapporto tra obblighi di controllo, dichiarazioni dell’impresa beneficiaria e operatività dei registri nazionali degli aiuti.La vicenda trae origine da un contenzioso italiano relativo a indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica nel 2014, qualificati come aiuto di Stato in regime de minimis. La Corte è stata chiamata a stabilire se, in assenza di un registro centrale degli aiuti pienamente operativo per 3 esercizi finanziari, lo Stato membro possa erogare l’aiuto senza acquisire preventivamente la dichiarazione dell’impresa sui benefici già percepiti.Il regime de minimis costituisce una deroga alla disciplina generale degli aiuti di Stato prevista dagli artt. 107 e 108 del TFUE, consentendo di escludere dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea gli aiuti di importo limitato, che non incidono sugli scambi tra Stati membri né alterano la concorrenza. Tuttavia, tale esenzione non è automatica: il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 è imprescindibile e le condizioni devono essere interpretate in senso restrittivo.Secondo il Regolamento, l’accesso al regime de minimis agricolo richiede: il rispetto del massimale...

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