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Imposte e tasse 06 Dicembre 2019

Regime dei forfetari e STP

Coesistenza di controllo e riconducibilità sono gli aghi della bilancia per integrare la causa ostativa.

Due recenti interpelli sono stati pubblicati circa il rapporto tra professionista forfetario e partecipazione nella STP. I due casi sono analoghi: vedono il professionista singolo forfettario (o che intende diventarlo) che possiede (o possiederà) una partecipazione non di controllo nella STP e fatturerà alla STP stessa i compensi delle sue prestazioni. Nella risposta 27.11.2019, n. 501 il professionista forfettario dichiara di voler costituire nel 2020 una STP Srl assumendo una quota del 9% del capitale sociale e si chiede se può rimanere nel regime agevolato. Le attività svolte sia dal professionista che dalla STP sono da ricondurre alla stessa sezione ATECO. Nella risposta 28.11.2019, n. 504 il professionista possiede già una partecipazione pari al 25% in una già costituita STP e chiede se può aprire partita Iva come forfettario. Riconducendo le spiegazioni alla circolare 10.04.2019, n. 9/E, è stato disposto anzitutto che: controllo diretto o indiretto della SRL ed esercizio di attività economica direttamente o indirettamente riconducibile tra i due soggetti (professionista e SRL) devono coesistere per determinare una causa ostativa o di fuoriuscita al regime dei forfettari e precisamente la lettera d). Perciò si tratta di capire se il controllo dei soci nei 2 casi sopra evidenziati sia presente o meno. Appurato che non sussiste un controllo diretto, ossia derivante dalla maggioranza dei voti...

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