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Imposte e tasse 19 Ottobre 2023

Regime dei lavoratori rimpatriati con criteri più rigidi

Possibili novità per l’anno 2024 con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2024.

Dall’anno prossimo il regime dei lavoratori rimpatriati cambierà volto. Dalla lettura dell’art. 7 del cosiddetto “decreto Anticipi”, cioè il decreto legge collegato alla Manovra 2024, approvato il 16.10.2023 in Consiglio dei ministri, cesseranno le attuali agevolazioni.

Entra in scena un nuovo regime di favore, con una forte stretta sui requisiti d’accesso. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del Tuir (D.P.R. 917/1986), entro il limite di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno 5 anni;
  • l’attività lavorativa viene svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento, nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo;
  • l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (D.Lgs. 28.06.2012, n. 108 e D.Lgs. 9.11.2007, n. 206).
Ricordiamo che il regime “lavoratori impatriati” è un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (art. 16, c. 1 D.Lgs. 147/2015). Attualmente è applicabile quando sussistono 2 presupposti:
  • il lavoratore non è stato residente in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno 2 anni;
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4 anni, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
I benefici si applicano per altri 5 periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico.
Per beneficiare del regime fiscale agevolato:
  • i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro;
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi.