Vi sono regimi Iva che possono trarre in inganno; tra questi troviamo il regime del margine che, se non adeguatamente gestito, può comportare errori gravi.
Il regime speciale del margine è disciplinato dall'art. 36 e seguenti D.L. 41/1995. Si applica alla cessione di beni usati e prevede 3 metodi: analitico, nel quale il margine (ovvero la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto del bene usato, sul quale determinare per scorporo l’Iva a debito) viene determinato distintamente su ogni singola cessione; globale, nel quale il margine viene determinato mettendo a confronto 2 “gruppi”, quello degli acquisti e quello delle cessioni, e il metodo forfettario, che si applica solo ad un limitato range di attività. Ciò che accomuna i 3 metodi è la circostanza che la fattura emessa non espone distintamente l’Iva: in base al metodo applicabile, l’Iva viene determinata in sede di liquidazione periodica; nel regime del margine globale l’intera posizione viene poi rivista in sede di dichiarazione Iva annuale, ponendo a confronto tutti gli acquisti e tutte le cessioni effettuate nell’anno solare e tenendo conto di quanto versato in ragione delle liquidazioni periodiche già effettuate.
Al fine di determinare il risultato economico è indispensabile ricordare di effettuare il giroconto dell’Iva a debito inclusa nei ricavi di vendita; questo passaggio, soprattutto in regime di contabilità semplificata, e quindi senza il supporto della quadratura del conto Erario c/Iva, viene talvolta dimenticato, comportando l’inesatta determinazione dei ricavi e, a cascata, degli ISA e anche di un’eventuale adesione al CPB.
Si assuma il caso di una piccola concessionaria di autovetture usate. Ai sensi dell’art. 36, c. 6 D.L. 41/1995, al commercio di veicoli usati è applicabile il regime globale (salvo la facoltà di optare per l’analitico). La fatturazione attiva avviene senza indicazione distinta dell’Iva; l’Iva sul margine deve essere stornata dal ricavo lordo registrato a conto economico. Un semplice esempio con 1 sola operazione: auto usata acquistata da privato a 10.000 euro e rivenduta (corrispettivo lordo) a 13.660 euro. Il margine lordo è pari a 3.660 euro, cui corrisponde (scorporo ad aliquota 22%) un’imposta di 660 euro. I ricavi inizialmente contabilizzati sono pari a 13.660 euro, ma è fondamentale non dimenticare che l’Iva dovuta sul margine non rappresenta un ricavo, bensì un debito verso l’Erario. Occorre quindi effettuare una scrittura di rettifica, che diminuisce i ricavi a fronte dell’Iva su vendite. Il ricavo effettivo è quindi pari a 13.000 euro.
Il punto è che troppo spesso ci si affida agli automatismi dei software, che non sempre sono presenti o correttamente configurati, con la conseguenza che l’essenziale giroconto può saltare, comportando una sovradeterminazione dei ricavi. È quanto accaduto ad un contribuente che ha anche aderito al CPB. Presumibilmente, l’aver indicato ricavi di partenza (rigo P04 del Mod. CPB) sovrastimati ha comportato l’accettazione di una proposta più alta del dovuto. In questo caso, l’accordo resta comunque valido e vincola il contribuente anche in caso di presentazione di dichiarazione integrativa. Tuttavia, occorre anche considerare che un’errata determinazione dei ricavi può aver comportato un esito ISA falsato al rialzo, con l’applicazione del calmiere alla proposta riconosciuto ai contribuenti virtuosi. È quindi indispensabile rivedere tutta la posizione, a partire dal quadro RG, passando per l’ISA e, infine, il CPB, ricordando che, nell’improbabile ipotesi che la proposta a suo tempo accettata risulti inferiore a quella che avrebbe dovuto essere in base ai valori corretti, in presenza di uno scostamento superiore al 30% interviene la decadenza. In quest’ultimo caso il contribuente perderebbe tutti i benefici del concordato, restando comunque vincolato a calcolare imposte e contributi sul più alto tra reddito concordato e reddito effettivo.
