Le criptovalute sono un tipo di moneta virtuale utilizzata per le transazioni online. Sono identificate come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (art. 1, c. 2, lett. qq D. Lgs. 90/2017).
In particolare, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione 2.09.2016, n. 72/E) ha definito il bitcoin come una tipologia di moneta "virtuale" utilizzata come "moneta" alternativa, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria degli operatori privati. I bitcoin, infatti, non hanno natura fisica ma digitale e la loro emissione è collegata a codici crittografici e a complessi calcoli algoritmici.
Date queste premesse, la Corte di Giustizia dell'Ue, nella sentenza 22.10.2015, causa C-264/14, ha stabilito che l'attività di compravendita di valute tradizionali, svolta in modo professionale e abituale, costituisce un'attività rilevante, oltre agli effetti dell'Iva, anche dell'Ires e dell'Irap, soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e segnalazione. Ne consegue che, per quanto riguarda le imposte sul reddito delle persone fisiche che possiedono bitcoin o altre valute virtuali al di fuori delle...