Regime fiscale degli interessi su finanziamento fruttifero dei soci
Capita di sovente che gli amministratori, in caso di necessità finanziarie nel breve, ma anche nel medio termine, si rivolgano ai soci. Tali risorse godono di regimi fiscali differenti a seconda della qualità e della natura del socio.
Nell'ipotesi di un finanziamento fruttifero di interessi effettuato dai soci, per stabilire il regime fiscale di riferimento da applicare a ciascun socio, è necessario inquadrare i soggetti, siano essi persone fisiche non imprenditori, persone giuridiche, o altro. Nel caso in cui il socio che concede il finanziamento sia una persona fisica, la società partecipata, che corrisponde gli interessi maturati, deve sempre operare la ritenuta fiscale a titolo d'acconto del 26%, ai sensi dell'art. 26, c. 5 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, non soltanto quando gli interessi sono effettivamente erogati, ma anche quando questi siano semplicemente maturati (Cass. 15869/2009). La ritenuta operata deve essere versata entro il 16 del mese successivo alla data di corresponsione degli interessi o di loro avvenuta maturazione, utilizzando il modello F24 con il codice tributo “1030”, se il socio risiede in Italia; diversamente, se il socio è un soggetto non residente, la ritenuta viene applicata a titolo d'imposta e il versamento deve essere effettuato utilizzando il codice tributo “1031”.
La società partecipata deve predisporre una certificazione con l'indicazione dell'ammontare delle somme maturate, il netto corrisposto e le ritenute versate. Gli interessi attribuiti al socio, anche se non percepiti, concorreranno a formare il reddito imponibile Irpef dello stesso e verranno assoggettati all'aliquota progressiva di...