Le disposizioni fiscali recate dal D.Lgs. 112/2017, come modificate dal D.Lgs. 95/2018, sono racchiuse nell’art. 18. In estrema sintesi, qui possiamo ricordare:
detassazione di utili e avanzi di gestione (c. 1);
variazioni (in aumento o in diminuzione) effettuate in dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 83 del Tuir;
finanziamento dell’impresa sociale (cc. 3, 4 e 5).
La riforma della disciplina dell’impresa sociale introduce, per le cooperative che assumono tale qualifica, ulteriori agevolazioni rispetto a quelle di cui già godono, che sono basate essenzialmente sulle norme degli anni ’70, riviste dalla riforma del 2002 (cooperative a mutualità prevalente e non prevalente).
Ci domandiamo ora quali disposizioni fiscali del D.Lgs. 112/2017 siano applicabili alle cooperative sociali, imprese sociali di diritto (ai sensi dell’art. 1, c. 4 del decreto), cui le disposizioni del D.Lgs. 112/2017 si applicano nel rispetto della “normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili” e ciò, tenuto conto anche del fatto che, in quanto cooperative a mutualità prevalente, le cooperative sociali sono destinatarie di una serie di disposizioni fiscali previgenti. Il tema si pone con particolare riferimento all’art. 18, cc. 1 e 2, che, mutuando alcune norme proprie del diritto tributario delle cooperative, disegnano il regime fiscale delle imprese sociali. In caso di risposta...