Nel nuovo regime forfetario non tutte le partecipazioni hanno lo stesso peso. Quelle in società personali o associazioni, ad esempio, costituiscono sempre causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il loro peso in termini di partecipazione al capitale. Quelle in società a responsabilità limitata invece, anche se trasparenti per effetto dell'opzione ex art. 116 del Tuir, rileveranno quale causa ostativa al regime forfetario solo se si verificano congiuntamente due requisiti: il contribuente ha il controllo diretto o indiretto della SRL e quest'ultima svolge un'attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio in regime forfettario.
In questa situazione è comunque certo (e ciò costituisce per certi versi un vero e proprio paradosso) che il possesso di una quota non di controllo in una SRL trasparente non costituisce mai causa ostativa per il regime forfettario come modificato dalla legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018). Eppure il possesso di una quota di una SRL trasparente era considerata possibile fonte di elusione tanto che il legislatore l'aveva inserita tra le cause che impedivano, fino al 2018, l'accesso al regime a imposta sostitutiva.
Dal 1.01.2019 invece, in virtù di quanto oggi previsto dall'art. 1, c. 57 L. 190/2014 e sulla base anche di quanto confermato nella recente circolare 10.04.2019, n. 9/E, possedere una quota, anche del solo 1%, in una...