Secondo l'Agenzia delle Entrate, sono necessari la residenza in un Paese dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e la prevalenza del reddito prodotto in Italia.
L'interpello n. 106/2020 riguarda la possibilità di applicazione del regime forfetario per il contribuente residente all'estero (più precisamente in Svizzera) e iscritto all'AIRE, che manifesta la volontà di svolgere attività di lavoro autonomo in Italia, per un massimo di 10 giorni al mese, presso strutture private di terzi.
L'istante ritiene di poter applicare il regime forfetario, nonostante il Paese in cui risiede non faccia parte dell'UE o dello SEE e il reddito potenzialmente prodotto sia inferiore al 75% del reddito complessivo richiesto dall'art. 1, c. 57, lett. b) L. 190/2014, poiché la ratio di tale disposizione sarebbe volta a “contrastare abusi di utilizzo del regime agevolato nell'ipotesi di redditi tassati in via concorrente sia nello Stato di residenza che nello Stato di produzione”. Inoltre, richiama l'art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera secondo cui “L'articolo sopra richiamato prevede l'imponibilità in via esclusiva, nello Stato di residenza del percettore, dei redditi derivanti dall'esercizio di lavoro autonomo; la tassazione diventa concorrente ove il soggetto che produce il reddito disponga abitualmente nello Stato di produzione (Stato fonte) di una base fissa per l'esercizio della sua attività”.
L'Amministrazione Finanziaria, in questo caso, non condivide la soluzione proposta dal...