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Imposte e tasse 09 Gennaio 2020

Regime forfetario e diritti d'autore

I redditi derivanti dall’utilizzo delle opere di ingegno, se correlati all’attività di lavoro autonomo, devono essere sommati ai fini del calcolo della soglia dei 65.000 euro. 

Come noto, l'art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190 ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, al fine di superare progressivamente le criticità derivanti dalla sovrapposizione di preesistenti regimi agevolativi destinati a soggetti con caratteristiche simili (regime fiscale di vantaggio, regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime contabile agevolato). L’art. 1, cc. 9-11 L. 30.12.2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha modificato con portata estensiva l’ambito di applicazione del regime forfetario. Con la manovra di Bilancio 2020, pubblicata il 30.12.2019, il legislatore ora prevede: - mantenimento della soglia massima di ricavi o compensi, pari a € 65.000; - introduzione, rispetto alla versione applicata nel 2019, dell’ammontare massimo di € 20.000 lordi per spese di lavoro accessorio, di dipendenti e collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) del TUIR, compresi gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari; - reintroduzione del limite massimo, pari a 30.000 euro, di redditi percepiti per lavoro dipendente o assimilati. Fin da subito, si è posto il problema se i...

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