Regime forfetario e lavoro dipendente: interpretazione da rivedere
L'intricata disciplina rischia di mettere fuori gioco un gran numero di contribuenti che vorrebbero iniziare una nuova attività già nell'anno del licenziamento.
Una tematica sulla quale è opportuno porre attenzione, ancora di più in questo determinato momento storico colmo di incertezze, è il binomio regime forfetario - lavoratore dipendente. Il divieto dei licenziamenti ha rappresentato per molti lavoratori dipendenti un paracadute che ha consentito di salvaguardare la propria posizione lavorativa. Tuttavia, a oggi, a meno di ulteriori proroghe, dal 1.07.2021 (ovvero 1.11.2021 per alcune imprese) i licenziamenti collettivi e individuali si sbloccheranno e sarà opportuno, in qualità di consulenti, provare a offrire valide alternative al lavoratore licenziato che intenda continuare l'attività in proprio.
A meno di (auspicabili) dietrofront dell'Agenzia delle Entrate, tendenzialmente l'accesso al regime forfetario mal si concilia con il reddito da lavoro dipendente, anche cessato.
L'art. 1, c. 111 L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha aggiunto all'art. 1, c. 57, L. 190/2014 la lettera d-bis) in base alla quale non possono accedere al regime forfetario “i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”. Quest'ultimo inciso normativo non individua alcun termine entro...