Regime forfetario, estromissione dell'immobile a costo zero
L'Agenzia delle Entrate, con due recenti risposte a istanze di interpello, ha fornito chiarimenti anche sulla causa ostativa in caso di partecipazioni detenute.
La plusvalenza realizzata in vigenza del regime forfetario non assume alcuna rilevanza ai fini fiscali e la fuoriuscita è gratuita in caso di estromissione di un bene. Necessaria l'annotazione nei registri dei cespiti tenuti obbligatoriamente fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel regime agevolato. Così l'Agenzia delle Entrate, con 2 recenti e specifiche risposte (n. 391 e 392) agli interpelli di contribuenti in regime forfetario, fornendo chiarimenti in tema di estromissione agevolata dei beni strumentali e di cause ostative.
Estromissione beni. La prima situazione analizzata riguarda un imprenditore individuale che ha acquistato nel 1984 un ufficio (categoria “A/10”) e che, dal 1.01.2019, risulta totalmente ammortizzato, quindi con valore fiscale rilevante pari a zero. L'istante chiede se, con le disposizioni vigenti del regime applicato nel 2019, ovvero con quelle concernenti il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, sia possibile non effettuare l'estromissione agevolata evitando l'indicazione nel quadro “RQ” della dichiarazione “Redditi 2020” - periodo d'imposta 2019 e, quindi, il pagamento dell'imposta sostitutiva, considerando, quale data di estromissione quella della relativa autofattura; in alternativa, essendo stati attuati i comportamenti concludenti riconducibili, dovrà considerare l'immobile fuoriuscito alla data del 1.01.2019, compilare il detto...