Un soggetto forfetario che acquista o vende all’estero deve misurarsi con la disciplina stabilita nel proprio regime che sul tema occupa un intero comma.
È possibile che un soggetto in regime forfetario (art. 1, c. 58, L. 190/2014) si trovi a intrattenere rapporti con soggetti residenti in uno Stato estero europeo o extra-UE. In tal caso occorre porre particolare attenzione alla modalità di fatturazione che è appunto peculiare in tali rapporti.
Cessione di beni a soggetti Partita Iva UE - È equiparata a una cessione interna; pertanto, la fattura viene emessa senza Iva, non si dovranno compilare i modelli Intrastat e non è necessaria l’iscrizione al VIES. Occorre indicare, oltre alla dicitura tipica di chi opera nel regime forfetario, anche la seguente frase: “pertanto non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, c. 2-bis D.L. 331/1993”.
Acquisti di beni da soggetti Partita Iva UE - Se l’acquirente forfetario non supera 10.000 euro di acquisti (nell’anno X-1 e nell’anno X), l’acquisto non è considerato comunitario. Il forfetario viene trattato come un consumatore finale privato: viene esposta l’Iva del cedente estero in fattura, non si devono compilare gli Intrastat, né essere iscritti al VIES. Al contrario, se supera tale soglia, occorre integrare la fattura con l’Iva e versarla entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, senza possibilità di detrarsela. Il che implica la necessità di compilare gli Intrastat (ma solo se in almeno uno dei 4...