ETS ed Enti non commerciali 10 Dicembre 2025

Regime forfetario per APS e ODV come alternativa alla 398/1991

L’art. 86 D.Lgs. 117/2017 prevede un regime opzionale di tassazione forfetaria per le attività commerciali di ODV e APS: soglia di 85.000 euro di ricavi commerciali, coefficienti di redditività all’1% e al 3%, esoneri contabili, Iva “semplificata” e niente ritenute alla fonte.

L’art. 86 del Codice del Terzo settore disciplina un regime fiscale forfetario opzionale per le attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), oggi in vigore nella versione modificata dall’art. 26 D.L. 21.06.2022, n. 73 (decorrenza 20.08.2022). Questa può rappresentare una valida alternativa per la scomparsa del regime 398/1991 per tutti gli enti diversi dagli enti sportivi.ODV e APS possono applicare il regime forfetario se, nel periodo d’imposta precedente, hanno percepito ricavi commerciali, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (come da schema di decreto in corso di approvazione).L’adesione è facoltativa: l’ente esercita l’opzione in dichiarazione annuale oppure nella dichiarazione di inizio attività Iva di cui all’art. 35 D.P.R. 633/1972, dichiarando di presumere la sussistenza dei requisiti.La decadenza automatica dal regime scatta dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno le condizioni.Il cuore della norma è la determinazione forfetaria del reddito d’impresa (art. 86, c. 3):- per le ODV il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività dell’1% ai ricavi commerciali entro la soglia;- per le APS il coefficiente è pari al 3%.Il reddito così determinato costituisce la base per l’imposizione sul reddito (Ires).Gli enti che applicano il regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture...

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