Il 21.02.2019 il CNDCEC è uscito con un documento di ricerca che ha riassunto la disciplina dei forfettari alla luce dei chiarimenti finora ricevuti dall'Agenzia. Di seguito i punti più oscuri della normativa in questione, ossia le lettere d) e d-bis). Sono esclusi dal regime:
d) I soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività in regime forfettario:
- partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari;
- controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.
d-bis) I soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei 2 precedenti periodi d'imposta. O nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori. Eccezion fatta per i soggetti che iniziano la nuova attività dopo aver svolto la pratica obbligatoria.
Con riferimento al primo punto, la partecipazione in società di persone è causa di esclusione a prescindere dalla quota posseduta o dall'oggetto dell'attività esercitata. Tuttavia, il dilemma verte sul momento della cessione della partecipazione. Si ricorda che la circolare dell'Agenzia delle Entrate 10/E/2016 aveva chiarito che, se la partecipazione viene ceduta nel corso del...