RICERCA ARTICOLI
Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 16 Marzo 2026

Regime impatriati: effetti del trasferimento di residenza tra Regioni

L’interpello chiarisce gli effetti del trasferimento di residenza da una Regione agevolata del Mezzogiorno ad altra Regione durante il quinquennio del regime impatriati. L’Agenzia esclude il mantenimento dell’aliquota del 10% e richiede il ricalcolo retroattivo.

Con la risposta all’interpello 11.03.2026, n. 76 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato una questione interpretativa rilevante relativa al regime speciale per lavoratori impatriati (ex art. 16 D.Lgs. 147/2015), con specifico riferimento alla maggiorazione dell’agevolazione per i soggetti che trasferiscono la residenza in alcune Regioni del Mezzogiorno. Il caso sottoposto all’Amministrazione Finanziaria ha riguardato un contribuente:
- rientrato in Italia nel 2023 dopo un periodo di lavoro all’estero;
- iscritto all’AIRE per oltre 2 periodi d’imposta;
- inizialmente stabilito (come residenza) in Puglia (beneficiando della detassazione del 90% del reddito agevolabile) e, successivamente, nel corso del quinquennio agevolato, trasferitosi nel Lazio.
In questo contesto è stato chiesto di chiarire gli effetti di tale trasferimento sul mantenimento del beneficio rafforzato e sulle eventuali conseguenze fiscali retroattive.

L’Agenzia ha ricostruito preliminarmente il quadro normativo del regime impatriati, ricordando che, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 30.04.2019, i redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo o d’impresa prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% per il periodo d’imposta di trasferimento e per i 4 successivi.
L’art. 16, c. 5-bis prevede, tuttavia, un regime rafforzato, con imponibilità ridotta al 10%, per coloro che trasferiscono la residenza in una delle Regioni espressamente individuate (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), misura finalizzata a favorire l’insediamento stabile di lavoratori qualificati nelle aree del Mezzogiorno. Richiamando la circolare n. 33/E/2020, l’Agenzia ha evidenziato che:
- il requisito della residenza in tali Regioni deve sussistere non solo al momento dell’impatrio, ma anche per l’intero periodo di fruizione dell’agevolazione rafforzata;
- (di conseguenza) il trasferimento della residenza in una Regione non inclusa nell’elenco comporta la perdita della detassazione al 90%, in quanto viene meno il presupposto territoriale che giustifica il maggior beneficio fiscale.
L’elemento più significativo della risposta consiste, tuttavia, nell’effetto temporale attribuito a tale perdita. Al riguardo, infatti, l’Amministrazione Finanziaria ha evidenziato che il venir meno della condizione comporta l’impossibilità di applicare il regime rafforzato fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia, con la conseguenza che l’agevolazione deve essere rideterminata sin dall’origine nella misura ordinaria del 70%. Nel caso concreto, pertanto, secondo l’Agenzia, il contribuente non può considerare legittimamente applicata la tassazione sul 10% del reddito nel 2023 (pur avendo in quell’anno effettivamente risieduto in Puglia), ma deve ricalcolare l’imponibile applicando la percentuale ordinaria del 30%. Da ciò deriva l’obbligo di regolarizzare la posizione mediante dichiarazione integrativa, con versamento della maggiore imposta dovuta con relativi interessi e sanzioni (eventualmente ridotte tramite ravvedimento operoso).
Inoltre, è stato osservato che un eventuale successivo trasferimento in una delle Regioni agevolate non consentirebbe comunque di recuperare la detassazione al 90%, confermando l’interpretazione secondo cui il requisito territoriale deve essere stabile e continuativo per tutta la durata del regime.

La risposta assume particolare rilievo operativo, avendo chiarito che la scelta della Regione di residenza al momento dell’impatrio deve essere valutata con attenzione anche in prospettiva futura, poiché un successivo trasferimento in Regioni non agevolate può determinare non solo la perdita del beneficio rafforzato, ma anche il recupero retroattivo della maggiore imposizione.