La risposta all’interpello 21.03.2025, n. 80 ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione del regime Iva speciale per le agenzie di viaggio e turismo, con particolare riferimento all'interpretazione dell'art. 74-ter, c. 5-bis D.P.R. 633/1972 e al concetto di servizi turistici "precedentemente acquisiti nella disponibilità dell'agenzia".L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società (Alfa) stabilita in uno Stato extra-UE che opera nel settore delle prenotazioni online di servizi turistici. La società ha chiesto se possa applicare il regime speciale Iva delle agenzie di viaggio ai servizi di alloggio offerti tramite il modello contrattuale "X Collect Booking", in cui ottiene il diritto di disporre delle stanze/alloggi forniti dalle strutture ricettive “prima delle richieste dei viaggiatori”.Concetto di "disponibilità" del servizio turistico - Il punto centrale della questione è l'interpretazione dell'espressione "precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia" contenuta nell'art. 74-ter, c. 5-bis D.P.R. 633/1972 e ulteriormente specificata dall'art. 1, c. 3 D.M. n. 340/1999, che richiede che i servizi siano acquisiti nella disponibilità delle agenzie anteriormente a una specifica richiesta del viaggiatore.L'Agenzia delle Entrate, richiamando la sentenza della Cassazione 8.02.2022, n. 3857, ha chiarito che: "Sia la norma primaria che il decreto ministeriale non richiedono che l'agenzia di viaggi abbia acquistato il servizio oggetto...