Coop e terzo settore 12 Aprile 2021

Regime Iva del servizio di assistenza a donne vittime di violenza

A parere dell'Agenzia delle Entrate, non compete il regime di esenzione Iva in relazione alle prestazioni di sostegno e assistenza in favore di donne vittime di violenza, se non all'interno di una prestazione globale di servizi.

In riscontro a un'istanza di interpello presentata da un Comune, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta 16.02.2021, n. 112, ha fornito chiarimenti in ordine al corretto regime fiscale, ai fini dell'Iva, da riservare alle prestazioni di sostegno e assistenza rese in favore di donne vittime di violenza, con particolare riferimento alla possibilità di applicare il regime di esenzione previsto dalle disposizioni di cui all'art. 10 D.P.R. 633/1972. L'analisi dell'Agenzia ha riguardato, in primo luogo, il contenuto dell'art. 10, n. 27-ter), che prevede l'esenzione Iva in relazione alle prestazioni sociosanitarie e assistenziali, di natura domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese da enti e istituzioni ben definite in favore, tra gli altri soggetti previsti, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. L'Agenzia, a questo proposito, ricorda opportunamente come il regime di esenzione in questione possa competere solo al ricorrere congiunto delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla norma, ovvero: - le attività svolte devono consistere in prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili; - le prestazioni devono essere effettuate nei confronti dei soggetti tassativamente indicati nella norma, che, in riferimento al caso di specie, cita letteralmente le “donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”; - le prestazioni...

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