Il legislatore italiano, recependo la VII Direttiva CEE n. 9/5 del 14.02.1994 nel D.L. 41/1995, ha introdotto dal 1.04.1995 una particolare disciplina per compravendite di oggetti di seconda mano.
Il regime speciale Iva (cosiddetto regime del margine) regolamenta la tassazione di quei beni che, avendo già scontato l'imposta (dal consumatore finale), subiscono ulteriori trasferimenti economici, rientrando nuovamente nel ciclo commerciale. Il sistema individua la base imponibile (ai fini Iva) nella differenza tra il corrispettivo di vendita del bene e il prezzo di acquisto del bene stesso, eventualmente aumentato delle spese di riparazione, manutenzione e accessorie in genere (inclusa Iva). Tale regime può essere applicato in presenza di particolari requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali e prevede l'utilizzo di tre metodi diversi: ordinario (definito anche analitico), forfetario (o percentuale) e globale, a seconda del tipo di bene e del contribuente.
Soggetti interessati sono coloro che esercitano abitualmente o occasionalmente il commercio di beni mobili usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, relativamente agli acquisti sostenuti senza l'applicazione dell'imposta su valore aggiunto. I beni devono essere acquistati in Italia o nell'Unione Europea; pertanto, rimangono esclusi le cessioni di beni acquistati con l'addebito di Iva o importati direttamente. Condizione essenziale è che i beni in oggetto siano stati acquistati da privati, ossia da persona fisica, società, ente o associazione che non riveste la qualifica di soggetto Iva, nel senso che ha pagato, senza detrarla, l'imposta...