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Imposte e tasse 29 Dicembre 2022

Regime transitorio dividendi, il Fisco si ravvede

Chiarendo una sua risposta, l’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile applicare il regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi se la delibera è adottata entro il 2022, anche se il pagamento avviene nel corso del 2023.

Gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, non percepite in regime di impresa, sono soggetti alla flat tax del 26% (art. 1, cc. 999-1006 L. 27.12.2017, n. 205). Tuttavia, fino alla fine del 2022, è ancora in vigore il complesso regime transitorio che costringe a stratificare (secondo una presunzione assoluta) gli utili a seconda della loro data di formazione e ad applicare il regime di esenzione parziale del dividendo pro tempore applicabile. Più precisamente il comma 1006 prevede che tale regime transitorio si applichi alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022. A tal proposito, ha avuto risalto l’interpello 454/2022 relativo a una società, partecipata da soci persone fisiche, con riserve preesistenti al 2007. La società voleva deliberare una distribuzione straordinaria entro la fine del 2022 allo scopo dichiarato di cogliere l’opportunità, prevista dalla legge, di utilizzare il regime transitorio. La distribuzione straordinaria è di importo elevato; pertanto, la società dichiara di poter procurarsi la disponibilità finanziaria in un arco temporale massimo di 5 anni. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che una distribuzione eseguita dopo il 31.12.2022 fuoriesca dal regime transitorio anche se la delibera...

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