L’Agenzia delle Entrate (risoluzione 25.09.2020, n. 57/E) risponde al quesito di un datore di lavoro sul corretto assoggettamento fiscale degli sconti fruiti dai propri dipendenti in base a una convenzione con un soggetto terzo. L’iter logico dell’Amministrazione Finanziaria parte dal concetto di reddito imponibile, passa dalla definizione normativa di compenso in natura e si conclude con la definizione di valore normale.
Tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde ai propri dipendenti, se collegato al rapporto di lavoro, in denaro o in natura, genera reddito di lavoro dipendente imponibile. L’art. 51, c. 3 del Tuir prevede che ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura concessi ai dipendenti, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente (o a familiari indicati nell'art. 12), o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Tale disposizione afferma 2 principi generali: è reddito ciò che il dipendente riceve a favore dei familiari di cui all’art. 12 e ciò che riceve da terzi; la quantificazione dell’imponibile avviene secondo la regola del valore normale.
Pe valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.
In merito alla locuzione sconti d'uso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il valore normale di riferimento può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro. Pertanto, l’Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione 57/E/2020, conclude che in presenza di una convenzione commerciale, lo sconto applicato da un soggetto terzo ai dipendenti del datore di lavoro non genera reddito.
