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Imposte e tasse 03 Febbraio 2021

Registratori ed effetto sostitutivo fattura: ritorno al passato

Commercianti e assimilati possono sostituire l'emissione del documento commerciale con quella della fattura, ma solo contestualmente e non entro 12 giorni. Questo quanto chiarisce il comma 1109 della legge di Bilancio 2021.

L'art. 22 D.P.R. 633/1972 prevede, com'è noto, l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura per commercianti ed assimilati, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione. Tolti i casi di esonero ex D.M. 10.05.2019 (quasi coincidenti con quelli del vecchio art. 2 D.P.R. 696/1996), questi soggetti sono invece obbligati a memorizzare elettronicamente (immediatamente) e a trasmettere i corrispettivi dei registratori telematici (RT) all'Agenzia delle Entrate (entro 12 giorni) ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 127/2015. Ciò premesso, un dubbio che non era stato affrontato in modo sufficientemente chiaro dalla normativa sui nuovi RT riguardava i termini entro cui praticare l'effetto sostitutivo della fatturazione in luogo della memorizzazione del corrispettivo (documento commerciale). Il previgente regime RF/SC. Nel previgente sistema (oggi circoscritto a pochi casi), non v'era dubbio che l'esercente (ma il discorso è analogo per l'artigiano che effettua interventi presso l'abitazione della signora Maria) potesse decidere (a prescindere dalla richiesta o meno del cliente) di emettere fattura “immediata” in luogo della ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ma tutto ciò solo a condizione che l'emissione fosse “contestuale” all'ultimazione dell'operazione. Inequivocabile in tal senso la circolare n. 97/E/1997 par. 4.3 a commento dell'art. 3, c. 2 D.P.R....

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