Associazioni sportive dilettantistiche e sport 02 Febbraio 2026

Registro agenti sportivi: nuove regole operative dal 3.02.2026

Il decreto 2.12.2025, n. 218, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.01.2026, completa l’attuazione del D.Lgs. 28.02.2021, n. 37 e ridisegna accesso, obblighi e sanzioni per l’attività di agente sportivo.

Il settore dell’intermediazione sportiva entra in una fase diversa, più ordinata ma anche più selettiva. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19.01.2026 del decreto 2.12.2025, n. 218, segna un passaggio concreto: dal 3.02.2026 la disciplina diventa pienamente operativa. La data è rilevante perché chiude, nei fatti, un percorso avviato dal D.Lgs. 28.02.2021, n. 37, rimasto per anni con margini applicativi disomogenei. L’impostazione è netta: ridurre le zone grigie, innalzare il livello professionale e rendere l’abusivismo una scelta ad alto rischio, anche per atleti e società che se ne avvalgono.L’architrave del sistema è il Registro nazionale degli agenti sportivi, tenuto presso il CONI e gestito tramite un sistema informatico centrale, con consultazione pubblica sul sito istituzionale. Il punto non è “esserci in elenco”, ma essere abilitati: l’iscrizione costituisce condizione per l’esercizio della professione in Italia e per operare nell’ambito di una o più Federazioni sportive nazionali e paralimpiche. Il Registro è articolato in 3 sezioni: agenti sportivi, società di agenti sportivi, agenti sportivi stabiliti.È inoltre presente l’elenco degli agenti sportivi domiciliati, disciplinato dall’art. 15, con logica chiaramente “di controllo” e non di mera ospitalità. Sulla domiciliazione conviene essere precisi, perché è un’area in cui nella prassi si tendono a cercare scorciatoie. Il professionista extracomunitario può...

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