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Altre imposte indirette e altri tributi 16 Settembre 2026

Registro allo 0,5% nell'aumento di capitale con compensazione

La compensazione dei crediti soci nell’aumento di capitale è negozio autonomo, soggetto al registro dello 0,5% ex art. 6 della Tariffa e non alla misura fissa degli atti societari: così la Cassazione con l’ordinanza n. 25106/2026.

Con l’ordinanza 7.09.2026, n. 25106, la Cassazione ha analizzato la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, della delibera con cui l’assemblea straordinaria di una società per azioni, a fronte di perdite per oltre 4,7 milioni di euro, azzera il capitale sociale di 3 milioni e lo ricostituisce contestualmente allo stesso importo delle perdite, mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai soci verso la società. Nel caso specifico il notaio rogante aveva autoliquidato l’imposta fissa di 200 euro (ex art. 4, lett. a), n. 5) della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, che tassa in misura fissa gli aumenti di capitale in denaro. Viceversa, l’Agenzia delle Entrate aveva riliquidato l’imposta proporzionale nella misura dello 0,50% (ex art. 6 della stessa Tariffa) valorizzando la compensazione enunciata nell’atto. I giudici di merito, in entrambi i gradi, avevano dato ragione al contribuente, ritenendo le compensazioni “chiaramente ed indissolubilmente funzionali” alla sottoscrizione dell’aumento e prive di autonomia rispetto a un vero finanziamento soci, mancando termine di restituzione e interessi.La Cassazione, riformando sul punto, ha accolto il ricorso dell’Agenzia e, decidendo nel merito, ha confermato la tassazione proporzionale. Il primo profilo ha riguardato l’enunciazione (ex art. 22 D.P.R. 131/1986). La Corte ha ribadito, senza novità rispetto ai precedenti (Cass. nn. 3841/2023 e 18640/2026), che la...

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