Gli agricoltori hanno l'opportunità di beneficiare del pagamento del cosiddetto “greening” rispettando congiuntamente 3 pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:
- diversificazione delle colture;
- mantenimento dei prati permanenti;
- presenza di un'area di interesse ecologico.
L'impegno al mantenimento dei prati e pascoli permanenti, in particolare, prevede che gli Stati membri dell'Unione Europea garantiscano che il rapporto tra i prati e i pascoli permanenti e la superficie agricola totale non diminuisca in misura superiore al 5%. Nel caso di una diminuzione oltre tale soglia, ogni Paese deve prevedere l'obbligo per i singoli agricoltori di convertire i terreni a prato permanente. La quota coinvolta si ottiene dal rapporto tra superficie investita a prato e pascolo permanente e quella agricola totale dichiarata. Dal punto di vista normativo si fa riferimento all'art. 45 del Regolamento UE 1307/2013 a cui è seguito il Regolamento UE 636/2014.
Il legislatore nazionale, successivamente, ha recepito la norma comunitaria con i D.M. 6513/2014 (art. 15), D.M. 1922/2015 (art. 3) e con il D.M. 5465/2018 (art. 14) che sono poi stati ripresi dalle circolari AGEA 42898/2019 e 35573/2018. Proprio l'art. 3 D.M. 1922/2015, poi sostituito dall'art. 14 D.M. 5465/2018, ha istituito il Registro dei prati permanenti al fine di monitorare l'evoluzione delle aree destinate a tale scopo.
Il Registro assolve alle...