La tassazione per un atto di riconoscimento di debito va operata in misura fissa, trattandosi di un atto non avente carattere patrimoniale. Inoltre, essendo di norma formato mediante scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione soltanto in ipotesi in cui si verifichi il c.d. “caso d'uso”. Tale conclusione è compendiata nella sentenza 12.01.2023, n. 99 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, di Roma, Sez. XVI.
La vicenda scaturisce dal ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate con cui si chiede la riforma della sentenza del giudice tributario di primo grado, che accoglieva il ricorso del contribuente avente ad oggetto la tassazione di un atto di riconoscimento di debito in misura fissa, non avendo tale atto carattere patrimoniale ed inoltre essendo una scrittura privata, perciò soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
L’Amministrazione Finanziaria eccepisce l'inapplicabilità della disciplina del registro avente ad oggetto l’atto come sopra descritto, dolendosi del fatto che, nel caso in esame, ci si troverebbe al cospetto di una fattispecie Iva con il riconoscimento di debito titolato e in quanto tale considerato come soggetto a registrazione in termine fisso e a tassazione in misura proporzionale nella misura del 3%.
In merito alla questione, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita rimanda all’attuale orientamento della Suprema Corte...