Approda nella Gazzetta Ufficiale 21.10.2020, n. 261 il D.M. del Ministero del Lavoro che definisce procedure di iscrizione degli enti, modalità di deposito degli atti e regole per la predisposizione, tenuta e conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Prende avvio, quindi, l'iter tecnico e burocratico previsto dall'art. 53 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) che dovrà portare nei prossimi mesi il sistema alla sua piena operatività.
Dall'entrata in vigore del D.M, per quanto previsto dall'art. 53, c. 2, Regioni e Province autonome avranno altri 180 giorni per definire i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti, ma renderanno operativo il RUNTS solo entro i 6 mesi successivi alla predisposizione di un'adeguata struttura informatica. L'operatività del Registro è quindi attesa entro la prima metà del 2021.
Il regime fiscale di favore contenuto nel titolo X del Codice del Terzo settore, salvo che non sia stata disposta specificatamente una diversa data di entrata in vigore (art. 104, c. 1 del Codice), si applicherà agli enti iscritti nel RUNTS solo a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro (art. 104, c. 2 del Codice), ossia non prima del 2022.
A tale ultimo proposito, giova ricordare che per effetto delle modifiche introdotte, in diverse norme agevolative è stato sostituito, nel testo, il precedente riferimento alle “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)” con “enti del Terzo settore di natura non commerciale”, precludendo di fatto alle cooperative sociali (Onlus di diritto) e alle cooperative non sociali Onlus, il mantenimento di alcune agevolazioni tributarie, stante la loro natura di impresa commerciale. Tra queste ultime si citano per rilevanza quelle connesse all'esenzione Iva sulle prestazioni socio-sanitarie e altre specifiche prestazioni e quelle connesse alle imposte e tributi comunali.
Riguardo all'esenzione Iva, nella norma forse il più rilevante, l'art. 89, c. 7, lett. b del Codice del Terzo settore dispone che all'art. 10, c. 1, nn. 15), 19), 20) e 27-ter) D.P.R. 633/1972, la parola “Onlus” è sostituita dalle seguenti: "enti del Terzo settore di natura non commerciale". Si tratta delle seguenti prestazioni: trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati; prestazioni di ricovero e cura; prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere; prestazioni socio-sanitarie di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di determinati soggetti svantaggiati.
Se la norma non verrà modificata e se verrà confermato l'iter temporale qui descritto, dall'esercizio 2022 le operazioni indicate nell'art. 10, se effettuate da cooperative non sociali Onlus o da cooperative sociali nei confronti di utenti non svantaggiati, non potranno più applicare l'esenzione Iva, bensì l'aliquota ordinaria del 22%. Le cooperative sociali continueranno tuttavia ad applicare l'aliquota del 5% sul tali prestazioni, se rivolte ai soggetti svantaggiati indicati nella parte II-bis, Tabella A, n. 1 allegata al D.P.R. 633/1972.
