Il Regolamento (UE) 2024/1143 introduce importanti novità relative alla sostenibilità e qualità delle produzioni. Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, può, infatti, concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un’indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare.
Tali pratiche mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell’Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali.
Per “pratica sostenibile” si intende una pratica che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, quali:
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;
benessere degli animali;
reddito equo per i...