Al riguardo, l’art. 24 del Decreto Rilancio, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva previsto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti comunitari, che i soggetti con ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, nonché i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non fossero tenuti al versamento:
- del saldo Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;
- della 1^ rata, pari al 40% (ovvero al 50% per particolari categorie di soggetti individuati dalla normativa vigente) dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Ciò premesso, il D.L. 22.03.2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha previsto (art. 1, c. 13) che tra le misure che devono essere monitorate, ai fini della corretta applicazione del quadro temporaneo degli aiuti di Stato, rientrano anche gli importi relativi all’Irap non versata in base a quanto disposto dall’art. 24 del Decreto Rilancio. Con il successivo D.M. Economia e Finanze 11.12.2021 sono state stabilite le modalità di attuazione ai fini della verifica, dopo l’erogazione dell’aiuto, del rispetto dei requisiti individuati dalla comunicazione della Commissione Europea. Il decreto ministeriale, altresì, definisce le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti: in particolare, l’art. 3, c. 1 dispone che i soggetti beneficiari degli aiuti presentino all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione ex art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020. Infine, il c. 5 del medesimo art. 3 stabilisce che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno fissati termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione.
