Con l’approssimarsi della fine dell’anno gli esportatori abituali possono iniziare a trasmettere le dichiarazioni d’intento a valere per il 2026; trattasi dei soggetti che effettuano cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie per un valore superiore al 10% del proprio volume d’affari. Tali soggetti possono avvalersi della dichiarazione d’intento per effettuare acquisti senza l’applicazione dell’Iva, nel limite di un plafond disponibile, dato dall’ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni e cessioni intracomunitarie e assimilate effettuate nel corso dell’anno solare precedente (plafond fisso), oppure nei 12 mesi precedenti (plafond mobile). Tale valore corrisponde all’ammontare degli acquisti che possono essere effettuati in non imponibilità Iva.
L’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta deve risultare da apposita dichiarazione trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate; quest’ultima rilascia una specifica ricevuta telematica, con indicazione del protocollo di ricezione.
Il sistema è retto dal rispetto di determinate tempistiche che coinvolgono entrambi i soggetti dell’operazione. La dichiarazione d’intento deve essere emessa, ossia trasmessa all’Agenzia delle Entrate e comunicata alla controparte, ante effettuazione dell’operazione.
Ai fini Iva, in base alle disposizioni dell’art. 6, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, in caso di cessioni di beni, l’effettuazione dell’operazione è data dalla consegna/spedizione della merce mentre per le prestazioni di servizi l’effettuazione coincide con il pagamento (o l’emissione della fattura se precedente).
Pertanto, se l’esportatore Beta Spa emette (trasmette all’Agenzia delle Entrate) una dichiarazione d’intento in data 3.12 destinata al fornitore Alfa relativa all’acquisto di beni, tutte le consegne successive alla data del 3.12 saranno operazioni senza Iva, mentre eventuali consegne precedenti (es. 1.12) dovranno essere fatturate con l’applicazione dell’Iva, a prescindere dal momento in cui il fornitore emetta la fattura; allo stesso modo, l’esportatore abituale può emettere dal mese di dicembre 2025 una dichiarazione d’intento valevole per tutte le operazioni effettuate nell’anno 2026, nel limite del plafond esposto nel campo “operazioni fino a concorrenza di euro”.
Il fornitore, dal canto suo, è tenuto ad effettuare un’attività di controllo mediante accesso al proprio Cassetto fiscale, per monitorare le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento ricevute.
In fase di emissione della fattura elettronica, il cedente/prestatore dovrà compilare il file XML indicando la Natura operazione N3.5, riportando nel blocco “Altri dati gestionali” la dicitura “INTENTO”, il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 23092120311111111-000001) e la data della ricevuta telematica.
Il fornitore dell’esportatore abituale emette la fattura come non imponibile Iva, ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Lo stesso, inoltre, dovrà monitorare il plafond dichiarato dall’esportatore abituale: al superamento della soglia dichiarata dal cliente, il cedente/prestatore è tenuto ad emettere fatture con Iva, salvo che l’esportatore fornisca una nuova dichiarazione d’intento.
