Coop e terzo settore 15 Settembre 2020

Regole Inail per centri fitness

Quando la palestra non è gestita da una vera associazione sportiva dilettantistica sono dovuti i premi assicurativi.

La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, ha emesso l’ordinanza 26.08.2020, n. 17790, in cui viene affermato che sussiste l’obbligo di assoggettamento alla contribuzione assicurativa Inail quando vengono corrisposti compensi, pur rientranti nella classificazione dei redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir, a soggetti facenti parte di un’associazione sportiva dilettantistica che operano all’interno di una palestra, laddove l’attività sia svolta in forma “spiccatamente commerciale”. Tale decisione nasce dal ricorso presentato dall’associazione sportiva dilettantistica avverso alla sentenza della Corte di appello, in riforma della sentenza del Tribunale, per contestare l’esito di un verbale di accertamento dell’Inail nel quale si richiedeva il pagamento del premio in relazione ai compensi percepiti dal presidente e dal vicepresidente. L’Inai ha ritenuto, nel corso della verifica, che presidente e vicepresidente che percepivano compensi per compiti operativi, rientrassero nella disciplina prevista dall’art. 4 D.P.R. 1124/1965, quali persone assicurate che prestano la propria opera, manuale oppure non manuale, nei confronti di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, alle quali andavano assimilate le associazioni non riconosciute che gestiscono un’attività mantenendosi con le quote associative. La Corte ha osservato che nell'attività di...

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