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Revisione 01 Aprile 2020

Relazione di revisione ai tempi supplementari

La situazione in atto e le sospensioni di molte attività economiche costringeranno a effettuare giudizi ulteriori e supplementari, in relazione alla corretta informativa data dagli amministratori nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Lo spostamento al 30.06. della data di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2019, disposta dall’art. 106, D.L. n.18/2020, consentirà agli amministratori e ai revisori di valutare con maggior dovizia di informazioni gli effetti dell’emergenza in atto, soprattutto per quanto riguarda la continuità aziendale. In questo senso, il punto di riferimento per le valutazioni che il revisore dovrà effettuare circa l’utilizzo appropriato da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale è il principio di revisione SA Italia n.570.
Tale documento prevede espressamente che il revisore, una volta preso atto delle conclusioni degli amministratori in relazione a tale presupposto, debba compiere una valutazione indipendente giungendo a proprie considerazioni al riguardo. Nello svolgimento di tali procedure aggiuntive, sulla base di quanto previsto al paragrafo 16 del principio di revisione, dovranno essere incluse: le valutazioni effettuate dagli amministratori in merito alla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento; la valutazione dei piani d’azione futuri proposti dalla direzione per superare le difficoltà in atto ed assicurare la continuità aziendale; un'analisi di previsione dei flussi di cassa. Tali attività svolte dal revisore dovranno essere poi appositamente illustrate nella relazione di revisione al bilancio, all’interno di un apposito paragrafo dedicato espressamente al giudizio sulla continuità aziendale.
Tenuto conto che nel nostro paese gli effetti dell’emergenza si stanno manifestando sull’esercizio 2020, l’eventuale perdita di continuità aziendale non avrebbe riflessi, almeno nella generalità dei casi, sul bilancio chiuso al 31.12.2019, bensì su quello in corso. Ovviamente è l’informativa di bilancio, in particolare la nota integrativa e la relazione sulla gestione che devono fornire corretta informazione di quelli che possono sicuramente essere definiti quali fatti successivi alla chiusura del bilancio al 31.12.2019 che, in alcune situazioni, possono incidere anche sulla continuità aziendale.
Ovviamente nel caso in cui il revisore concordi con le valutazioni degli amministratori in ordine alla permanenza o meno del presupposto della continuità aziendale, non si avranno particolari problemi. Più complessa la situazione in cui il revisore, sulla base delle procedure di revisione svolte, accerti che gli amministratori hanno utilizzato in maniera inappropriata il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione e nell’informativa di bilancio.
In questi casi infatti il principio di revisione SA Italia 570 obbliga il revisore a esprimere un giudizio negativo al bilancio, trattandosi di un errore nell’informativa ritenuto significativo e pervasivo. Ovviamente il giudizio negativo al bilancio è una sorta di extrema ratio. Prima di tale formalizzazione il revisore avrà invitato i responsabili aziendali ad analizzare gli eventi e le circostanze che devono essere attentamente valutati poiché in grado di far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa nel continuare a operare come un’entità in funzionamento.