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Imposte e tasse 14 Ottobre 2022

Remissione in bonis per incapienti bonus edilizi

Il meccanismo utilizzabile se prima della scadenza dei termini di opzione il contribuente aveva già un accordo di cessione o sconto.

Gli incapienti per il 2021, che si sono accorti di esserlo in sede di predisposizione del modello Redditi PF 2022 o del modello 730/2022, pagando 250 euro con la remissione in bonis possono ancora cedere a determinate condizioni parte di questi crediti a terzi per consentire a questi ultimi di utilizzare il credito in F24 con la stessa rateizzazione prevista per la detrazione originaria. Tale procedura è utilizzabile se prima della scadenza dei termini di opzione il contribuente aveva già un accordo di cessione o di sconto, ma non aveva avuto la possibilità di completare la procedura. Infatti, secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E/2022, per avvalersi della remissione in bonis, il contribuente deve aver tenuto un "comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione". Inoltre, per avvalersi della remissione in bonis e presentare la comunicazione omessa devono essere rispettate tutte le specifiche condizioni (es. asseverazioni, requisiti tecnici, ecc.).

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