Remissione in bonis per mancata comunicazione crediti energetici
L’Agenzia delle Entrate ha fornito, recentemente, con un preciso documento di prassi, chiarimenti e indicazioni per la corretta applicazione e fruizione dei crediti d’imposta nel settore energetico.
Possibile utilizzazione dell’istituto della remissione in bonis per sanare la mancata presentazione nei termini (16.03.2023) della comunicazione riferita all’ammontare del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativo al terzo e quarto trimestre 2022, che può causare la decadenza dal diritto alla fruizione dell’importo non ancora utilizzato. Con la circolare 2.08.2023, n. 24/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative per l’applicazione dei crediti d’imposta nel settore energetico, nonché per l’applicazione della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano per combustione, stabilita fino al terzo trimestre di quest’anno, di cui alla L. 6/2023, al D.L. 34/2023 e al D.L. 57/2023 e relative proroghe.
Il documento di prassi, in apertura, riprende tutte i provvedimenti appena citati e ricorda, innanzitutto, che le modifiche normative trattate sono disseminate tra numerosi provvedimenti e commi ovvero nell'art. 1, c. 3 del decreto Aiuti-quater, nell'art. 1, cc. 2-8, 13, 14 e 16 della legge di Bilancio 2023, negli artt. 2 e 4 del decreto Bollette e nell’art. 3-bis D.L. 57/2023 che trattano le disposizioni finalizzate a contrastare i prezzi energetici.
Si tratta, in effetti, di proroghe riguardanti i crediti d’imposta disposti a favore delle imprese energivore e non energivore e gasivore e non gasivore, in misura...