La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto si è espressa in merito alla possibilità di applicare ai tributi locali la remissione in bonis, che permetterebbe di sanare omissioni dichiarative, nel caso di specie per immobili merce.
Nel corso di un forum tenuto con la stampa specializzata, il MEF ha sostenuto un'interpretazione restrittiva sull’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, volta al disconoscimento delle agevolazioni previste per gli immobili merce in caso di omissione della presentazione.
Secondo il Ministero, la previsione contenuta nell’art. 1, c. 769, ultimo periodo L. 160/2019, andrebbe intesa come disposizione istitutiva delle agevolazioni inerenti agli immobili merce “in ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui a c. 741, lett. c), nn. 3) e 5), e al c. 751, 3° periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme”. In altre parole, la mancata presentazione della dichiarazione farebbe perdere inesorabilmente al contribuente la possibilità di deroga al principio generale di imposta, applicando le agevolazioni previste.
Di recente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, si è pronunciata in merito ad un avviso di accertamento notificato da un Comune e motivato con il disconoscimento del regime agevolativo riservato agli immobili merce. L'avviso era basato non tanto sulla valutazione dei requisiti per applicare il regime previsto, ma piuttosto sull'omissione dichiarativa compiuta dal soggetto passivo, il quale, opponendosi, aveva sostenuto che la violazione era stata sanata applicando l’istituto della remissione in...