Il rendiconto consuntivo dell’esercizio e il rendiconto preventivo dell’esercizio successivo devono essere approvati dall'assemblea di condominio ai sensi dell’art. 1135 c.c. Precisamente la norma, ai punti 2) e 3) dispone che:
l’assemblea dei condomini provveda all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
l’assemblea provveda all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione. Il residuo attivo comprende le risorse finanziarie che sussistono a fine gestione in cassa e in banca. In caso l’amministratore presenti il rendiconto “per cassa”, si rende necessario approvare l’impiego del residuo attivo. Oggi i rendiconti vengono redatti tutti “per competenza”.
Rendiconto consuntivo (o conto delle spese di gestione dell’esercizio) - Il rendiconto consuntivo comprende tutte le spese di gestione imputate per competenza e approvate dai condomini ai sensi dell’art. 1135 c.c. È importante capire bene questo punto: a prescindere da ogni considerazione teorica possibile riguardante i criteri di cassa e di competenza, il rendiconto consuntivo dell’esercizio sarà quello approvato dall’assemblea. Per modificare questo documento, anche con tutti gli errori formali e materiali che dovesse contenere, sarà...