L’ordinamento consente alle parti di utilizzare diverse figure contrattuali flessibili e a tutela delle parti per l’acquisizione di un immobile, tra cui il rent to buy e la vendita con riserva di proprietà.
Il contratto del rent to buy consente al conduttore/futuro acquirente l’utilizzo del bene a fronte di un corrispettivo a titolo di canone e una parte di prezzo da destinare all’acquisto in caso di esercizio del diritto di compera. La vendita con riserva di proprietà, invece, pur consentendo all’acquirente di godere dell’uso dell’immobile sin dalla sua sottoscrizione, comporterà il trasferimento della proprietà solo all’avvenuto pagamento dell’ultima rata pattuita.
Nella pratica, con il rent to buy il concedente (proprietario dell’immobile) consegna sin dall’origine del rapporto l’immobile al futuro acquirente (conduttore) in cambio del pagamento di un canone. Le parti saranno tenute a prevedere:
la parte di canone da imputare quale corrispettivo per il godimento del bene;
la parte da destinare a prezzo di acquisto nel caso in cui il conduttore decida di esercitare il proprio diritto alla compera; in caso contrario tale quota dovrà esser restituita dal proprietario.
Il prezzo finale di acquisto dovrà esser determinato sin dalle fasi della contrattazione e cristallizzato all’atto della sottoscrizione del contratto. Trattasi, quindi, di un trasferimento meramente eventuale poiché condizionato all’esercizio della facoltà di acquisto da parte del conduttore; l’utilizzo dell’immobile, invece, risulterà immediato e decorrerà...