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Imposte e tasse 03 Agosto 2023

Residenza all’estero anche senza iscrizione AIRE

Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso (sent. n. 44/2023) è possibile ritenere residente all’estero il contribuente non iscritto all’AIRE che possiede nello Stato estero un’abitazione permanente e il permesso di soggiorno.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso, nel contenzioso sfociato nella sentenza n. 44/2023, è stata chiamata a dirimere un conflitto di residenza di un contribuente italiano trasferitosi in Romania con l’intera famiglia, pur restando iscritto all’Anagrafe delle popolazioni residenti in un Comune italiano, ove disponeva di un’abitazione, e senza effettuare alcuna iscrizione all’AIRE. I giudici trevigiani hanno argomentato che il possesso nello Stato estero di un’abitazione permanente, la titolarità di un permesso di soggiorno, lo svolgimento di un’attività lavorativa in tale Stato, documentata dalle varie certificazioni fiscali e la presenza dell’intera famiglia, compresi i figli con relativa frequenza scolastica nel Paese estero, inducono a ritenere che il contribuente possa essere considerato residente nello Stato estero essendo ivi dimostrata la presenza del centro degli interessi vitali. Al contrario, non può essere considerato fiscalmente residente in Italia (contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate), per la sola disponibilità nel nostro Paese di un’abitazione, a nulla rilevando, secondo i giudici, il fatto della mancata iscrizione all’AIRE. La Corte di Giustizia risolve la questione sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni internazionali che richiamano l’art. 4 del modello OCSE, secondo cui, in caso di conflitto di...

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