RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 12 Marzo 2020

Residenza fiscale dei soggetti Ires

Triplice criterio per l'individuazione ai fini delle imposte sui redditi, con ampio spazio agli elementi indiziari come il luogo di residenza degli amministratori, il luogo di svolgimento delle riunioni dell'organo amministrativo e il luogo di esercizio del potere gestorio sui conti correnti societari.

Nel nostro ordinamento tributario la residenza fiscale delle persone giuridiche è disciplinata dall'art. 73, c. 3 del Tuir: le società e gli enti si considerano fiscalmente residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale. La norma fissa, quindi, 3 regole alternative, senza che sia previsto un ordine gerarchico. Per accertare la corretta residenza in Italia dei soggetti Ires è sufficiente perciò che ricorra uno solo dei 3 requisiti, oltre, ovviamente, al criterio temporale della maggior parte del periodo di imposta (183 giorni). È evidente come la questione non sia di poco conto, in quanto la corretta individuazione della residenza determina il Paese in cui si versano le imposte, secondo il principio della tassazione mondiale (worldwide taxation principle). Per esempio, se verrà accertato che una società risulta fiscalmente residente in Italia, dovrà assoggettare a tassazione nel nostro Paese tutti i redditi ovunque prodotti; se risulterà residente all'estero, dovrà assoggettare in Italia solo i redditi qui prodotti. Questo è il principio generale, salvo poi verificare le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni e altre eventuali disposizioni speciali (per esempio la c.d. branch exemption). Se non si ravvisano particolari problemi per individuare...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.