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Imposte e tasse
12 Agosto 2021
Residenza fiscale delle persone fisiche, alcuni spunti di riflessione
Un breve excursus nei meandri della (ir)razionalità delle disposizioni normative attinenti alla residenza fiscale delle persone fisiche e alle conseguenti ricadute fiscali. Senza trascurare i collegamenti con i principi costituzionali.
Il Tuir, all'art. 2, precisa le condizioni per l'acquisizione della residenza fiscale: iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente; possedere la residenza o il domicilio nel territorio italiano. Le 3 condizioni sono alternative: è sufficiente che almeno una si verifichi e la residenza fiscale è in Italia. Le condizioni predette devono verificarsi per la maggior parte del periodo annuale.
Nei concetti di residenza e domicilio la norma citata rimanda ai concetti di natura civilistica. Tuttavia, i concetti di natura civilistica vengono deformati al fine di allargare il ventaglio delle possibilità di considerare le persone fisiche residenti. Per esempio, in ambito civilistico, l'iscrizione anagrafica viene considerata una formalità che potrebbe essere smentita dalla situazione fattuale. In pratica, è una presunzione relativa che ammette prova contraria, una presunzione iuris tantum. Invece, nell'ambito fiscale, l'iscrizione anagrafica, ossia un elemento puramente formale, viene considerata una presunzione iuris et de iure. Pertanto, per il legislatore fiscale, una persona totalmente avulsa dal territorio italiano, con lavoro e residenza all'estero, rimane fiscalmente residente in Italia per la formalità dell'iscrizione anagrafica.
Invece, una persona che si cancella dalla anagrafe della popolazione residente e si iscrive all'AIRE, non per questo viene considerato non residente. In questo caso...