Estero 20 Dicembre 2024

Residenza fiscale delle persone giuridiche

A un anno dall’introduzione della nuova normativa vediamo le novità, la prassi dell’Agenzia e i primi commenti di Assonime.

Il D.Lgs. 209/2023 ha riscritto, a partire dal 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’art. 73 del Tuir, quindi la definizione di residenza delle persone giuridiche. I criteri precedenti, ovvero la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, sono stati sostituiti da una più articolata definizione: la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.Nella nuova formulazione lo stesso comma 1 fornisce una definizione positiva per entrambi i criteri: “Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.L’obiettivo dichiarato era di uniformare il diritto interno alle migliori prassi internazionali e di ridurre le controversie che si generavano precedentemente soprattutto sull’interpretazione che veniva data al criterio dell’amministrazione.In proposito, nella Relazione illustrativa viene ribadito che “il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche” corrisponde al concetto di direzione effettiva e il luogo ove “si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente” corrisponde al concetto di gestione ordinaria. La Relazione, inoltre, esclude le decisioni...

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