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Società 18 Settembre 2023

Responsabile tutto il CdA in assenza di deleghe

Ciascun membro risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, se è ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e controllo sull’andamento della gestione societaria.

La sentenza che si commenta (Cassazione, Sez. III penale, sent. n. 35314/2023) analizza il tema della diversa attribuzione di responsabilità penale a carico dei singoli componenti del consiglio di amministrazione nei casi di operatività con o senza delega per ciascun membro. Il caso riguarda un componente del consiglio di amministrazione di una cooperativa esercente l’attività di accoglienza di cittadini provenienti da Paesi terzi richiedenti asilo e rifugiati politici, indagato per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000, il quale ha agito per la revoca del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei suoi confronti in relazione all’accusa di frode fiscale.

La Cassazione, con la sentenza in commento, è tornata ad affrontare il tema della responsabilità penale degli amministratori componenti del consiglio di amministrazione: in particolare, in tema di reati tributari, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, in assenza di specifica delega ad alcuno di essi, ciascun membro risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’art. 2392 c.c. Tale norma, che regola la posizione di garanzia degli amministratori all’interno delle S.p.A., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società per danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie o del comitato esecutivo o attribuite in concreto a uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l’art. 2381, c. 2 c.c.
Si deve perciò distinguere l’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, derivando dall'assetto normativo che, quando l’atto non rientra nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o a taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondono, salvo il meccanismo di esonero contemplato dall’art. 2392, c. 3 che prevede l’esternazione e l’annotazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa rispetto agli illeciti deliberati dal consiglio, anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.
Diversa è invece l’ipotesi in cui specifiche materie sono state attribuite ad uno o più amministratori, nel qual caso gli illeciti compiuti investono esclusivamente la responsabilità dei consiglieri ad esse delegati, salva la responsabilità solidale dei consiglieri non operativi, ossia esenti da delega, in conseguenza non già della posizione di garanzia sancita dall’art. 2392, c. 1, bensì per effetto della violazione dolosa o colposa del dovere di informazione che grava sui singoli componenti in ordine all’andamento della gestione sociale e sulle operazioni più significative, che pone su costoro, in presenza di segnali d'allarme, l’onere di attivarsi per assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dagli organi delegati e di fare quanto nelle proprie possibilità per impedire il compimento dell’atto pregiudizievole o eliderne le conseguenze dannose.

Pacifico è, altresì, nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio per cui, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti” ossia l’astratta possibilità di desumere una determinata ipotesi di reato in base al fatto contestato. La verifica del cosiddetto “fumus” non può infatti estendersi fino a un vero e proprio giudizio di colpevolezza, essendo sufficiente la semplice indicazione di un'ipotesi di reato, in relazione alla quale sussiste la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, potendo essa aggravarne o protrarne le conseguenze.