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Società 12 Luglio 2021

Responsabilità amministrativa: è necessario trarne beneficio

La disciplina introdotta in Italia con il D.Lgs. 231/2001, ha lo scopo di sanzionare alcuni comportamenti di soggetti apicali o vicini all'ente, qualora tali reati siano stati commessi per procurare un vantaggio o interesse all'ente stesso.

L'interesse o il vantaggio conseguito dall'ente, oltre a essere alternativi, sono anche concorrenti tra loro. L'autonomia della nozione di interesse da quella di vantaggio si desume dal contenuto dell'art. 26 D.Lgs. 231/2001 il quale, nell'ammettere la responsabilità dell'ente per i delitti tentati, conferma che tale fattispecie risulta configurabile solo in relazione all'interesse. Si ritiene, infatti, che il vantaggio non sia ravvisabile nei delitti nei quali l'evento non si verifica. Pertanto, in assenza di una delle 2 fattispecie sopra menzionate, l'ente rimane estraneo da ogni reato contestabile agli autori. Non di rado accade che soggetti terzi, legati da rapporti lavorativi o commerciali, pongano in essere comportamenti a proprio vantaggio facendo apparire, invece, un beneficio per l'ente incolpevole. Quanto appena detto si desume dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23300/2021. Il fatto - Una società aveva ottenuto finanziamenti statali grazie alla creazione di artifici documentali. Tale somma, oltre a essere confluita sui conti correnti dei soci, è stata utilizzata dalla stessa società per la costruzione di un opificio industriale. A seguito di denuncia per truffa ai danni dello Stato, la società, chiamata in giudizio, è stata condannata sia in primo che in secondo grado. In particolare, il giudice d'appello aveva messo bene in risalto il meccanismo di truffa con la...

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