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Società 04 Ottobre 2018

Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci


La Corte di Cassazione, con la sentenza 26.01.2018, n. 2038, ha affrontato il tema di responsabilità degli amministratori e controllo dei soci. L'art. 2476 C.C. sancisce la responsabilità solidale di tutti gli amministratori per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, escludendo la responsabilità di chi, esente da colpa e sapendp che l'atto si stava per compiere, abbia fatto constare il proprio dissenso. Peraltro, la regola della responsabilità solidale e se si vuole, presunta come paritaria in capo a tutti i componenti dell'organo gestorio, cede a fronte della prova della concreta insussistenza o ininfluenza della condotta di taluno nella causazione del danno. La Suprema Corte ha già chiarito (da ultimo, Cass. 9.11.2015, n. 22848) come non si dà imputazione per responsabilità oggettiva in capo agli amministratori di società, posto che, in particolare, gli elementi costitutivi della fattispecie integrante la responsabilità solidale degli amministratori non esecutivi sono, sotto il profilo oggettivo, la condotta d'inerzia, il fatto pregiudizievole antidoveroso altrui e il nesso causale tra i medesimi, e sotto il profilo soggettivo, almeno la colpa, i cui caratteri risultano dal nuovo art. 2392 C.C. La norma, invero, stabilisce che la colpa può consistere o nell'inadeguata conoscenza del fatto di altri, il quale in concreto...

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