Il curatore può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ai sensi degli artt. 2447 e 2485 C.C., quando in seguito a perdite che abbiano ridotto il capitale al di sotto del limite legale, non abbiano provveduto a sciogliere la società, continuando a compiere nuove operazioni. Promossa l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, il danno provocato dalle condotte degli amministratori, che abbiano ritardato lo scioglimento della società, deve essere però accertato in relazione alle singole condotte che non risultino finalizzate alla liquidazione del patrimonio sociale.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che per "nuove operazioni" s'intendono tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità della liquidazione delle attività sociali, vengono costituiti dagli amministratori, con assunzione di ulteriori vincoli per l'ente, e siano preordinati al conseguimento di nuovi utili (Cass. 16.02.2007, n. 3694; Cass. 28.01.1995, n. 1035 ; Cass. 10.09.1995, n. 9887). Dopo il verificarsi della causa di scioglimento, il patrimonio sociale non si può più considerare destinato, come in precedenza, alla realizzazione dello scopo sociale: gli amministratori non possono più utilizzarlo a tal fine, ma sono abilitati a compiere soltanto quegli atti correlati...